Tari: mini guida alla tassa dei rifiuti

A partire dalla domanda di un lettore, Maurizio M., facciamo un breve ma completo riepilogo sulla Tari, la tassa sui rifiuti, introdotta nel 2014 con la Iuc al posto di Tarsu, tares e Tia.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 26/04/2017 Aggiornato il 26/04/2017
tassa sui rifiuti

La Tari è la tassa che si paga al Comune per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e rappresenta in sostanza  il corrispettivo che il Comune richiede per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sul proprio territorio.
Il presupposto per l’applicazione della tari è l’occupazione  di locali e aree scoperte. Come tale sono tassati gli immobili adibiti a qualsiasi destinazione con le relative pertinenze. La Tari si applica in modo particolare avendo a riferimento la superficie calpestabile dell’immobile. Per agevolare i contribuenti nell’individuare la superficie da calcolare ai fini Tari, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato la visura catastale degli immobili a destinazione abitativa inserendo i metri quadri e prevedendo proprio l’indicazione della superficie catastale ai fini Tari che, per le sole destinazioni abitative, non tiene conto di balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza.

Chi deve pagare

I soggettivi passivi della tassa sono tutti i soggetti che occupano a qualsiasi titolo un immobile, quindi tanto il proprietario che l’inquilino che vive in affitto. Se però in quest’ultimo caso si tratta di una locazione breve ossia non supera i 30 giorni nel corso di un anno – ad esempio una casa vacanza- a pagare la tassa è sempre il proprietario. Se poi l’immobile è in multiproprietà ossia vi sono più proprietari, a pagare la tassa è ognuno di essi in base alla propria quota di possesso.

Nel caso di un condominio, l’amministratore non ha obblighi né vincoli di solidarietà nei confronti dei condomini, che rimangono gli unici soggetti tenuti al versamento della tassa, in quanto occupanti.

Quando non si paga

La Tari non è dovuta quando l’immobile è inutilizzato, ossia quando è indisponibile per condizioni oggettive come la mancanza degli allacci alle utenze di luce, gas e acqua.

Le regole sulla Tari sono decise a livello locale dal singolo Comune che può stabilire eventuali ipotesi di esenzioni o riduzioni dalla tassa come ad esempio per chi ha un reddito molto basso ovvero nel caso dell’uso di un immobile in modo non continuativo o di un unico occupante ovvero nel caso in cui l’occupante risieda per molto tempo all’estero. Nel caso di condominio la Tari non è dovuta su alcune parti comuni non utilizzate in via esclusiva, come ad esempio, l’androne, o le scale di accesso o quei locali dove è oggettivamente impossibile produrre rifiuti in maniera autonoma come ad esempio cantine e solai.

Quanto e quando si paga

La tassa si compone di una parte fissa e una variabile, la prima determinata moltiplicando la superficie calpestabile e la tariffa fissa unitaria stabilita da ogni Comune, a cui poi va aggiunto il 5% che rappresenta la somma dovuta a titolo di tributo provinciale, mentre la seconda rapportando la quantità di rifiuto residuo conferito, comprensiva di un quantitativo minimo obbligatorio. 

L’importo della Tari comunque è stabilito dal regolamento comunale e la tassa è dovuta per l’anno solare. E’ il Comune che invia direttamente a casa dei contribuenti i bollettini precompilati, indicando le rate e le relative scadenze per pagare la tassa, ferma restando la possibilità di pagare in un’unica soluzione.

 

LA DOMANDA DEL NOSTRO LETTORE SUL SUO CASO SPECIFICO

Domanda di Maurizio M.: sono un non vendente. Ho ricevuto la sgradita sorpresa di ricevere l’ultima rata della tassa sui rifiuti del 2012 di 130 euro che forse mi è sfuggita. Premetto che io ho sempre pagato tutte le tasse o bollette anche in anticipo. Il problema è che mi hanno anche penalizzato con una mora di 50 euro. È giusto che per mancati controlli tempestivi da parte del Comune io debba pagare dopo quattro anni la mora? Posso appellarmi e pagare solo il dovuto?
Risposta: La legge consente all’Amministrazione comunale di compiere gli accertamenti in materia di imposta sui rifiuti in un termine di cinque anni. Qualora l’accertamento risulti tardivo, nulla sarebbe dovuto, né a titolo di sanzioni, né a titolo di imposta (c.d. estinzione per prescrizione). Laddove, invece, come in questo caso, l’accertamento risulti avvenuto nei termini previsti dalla normativa, seppur a distanza di anni, la legge prevede maggiorazioni a titolo di sanzioni e interessi a carico del contribuente – magari a sua insaputa – moroso. Pertanto, a fronte dell’accertata morosità non si ravvisano valide motivazioni a fondamento di una eventuale opposizione. 

 

 

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