Modello Ire in scadenza per la detrazione del 65%

Entro il 31 marzo 2014 i contribuenti i cui interventi di riqualificazione energetica continuano oltre il periodo di imposta 2013 sono tenuti a comunicarlo con il modello Ire.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 28/03/2014 Aggiornato il 28/03/2014
Modello Ire in scadenza per la detrazione del 65%

In scadenza il 31 marzo 2014 il termine ultimo per la presentazione del modello Ire, ossia quello con cui il soggetto comunica all’Agenzia delle entrate che gli interventi di riqualificazione energetica sull’immobile continuano oltre il periodo di imposta 2013. Il modello Ire, reperibile insieme alle istruzioni gratuitamente sul sito dell’agenzia, deve essere presentato dai soggetti che hanno intrapreso interventi tesi al risparmio energetico sull’immobile di proprietà che si protraggono oltre il periodo di imposta 2013. Non sono tenuti alla presentazione di questo modello invece i soggetti i cui lavori di riqualificazione energetica sono iniziati e conclusi nello stesso periodo d’imposta, né per il periodo o per i periodi d’imposta in cui non sono sostenute spese per riqualificazione energetica. La tardiva od omessa presentazione del modello Ire non comporta la decadenza dalla fruizione della detrazione al 65%, ma si prevede una sanzione di importo variabile da 258 a 2.065 euro.

In merito alle scadenze per la detrazione Irpef per lavori di risparmio energetico, si precisa che l’agevolazione spetta nella misura del:

  • 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013
  • 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per interventi sulle singole unità immobiliari
  • 65% dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015, se l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio
  • 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per interventi sulle singole unità immobiliari
  • dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Come valuti questo articolo?
12345
Valutazione: / 5, basato su voti.
Avvicina il cursore alla stella corrispondente al punteggio che vuoi attribuire; quando le vedrai tutte evidenziate, clicca!
A Cose di Casa interessa la tua opinione!
Scrivi una mail a info@cosedicasa.com per dirci quali argomenti ti interessano di più o compila il form!