Leggi per il recupero del sottotetto di alcune regioni del Nord Italia

Per recuperare un sottotetto bisogna verificare le normative regionali. Ecco quelle di Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 31/07/2015 Aggiornato il 31/07/2015
Leggi per il recupero del sottotetto di alcune regioni del Nord Italia

Friuli Venezia Giulia: come recuperare un sottotetto a fini abitativi

Il recupero a fini abitativi dei sottotetti in Friuli Venezia Giulia è regolato dalla Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19. All’articolo 39 si prevede in particolare il recupero purchè però sia contestuale a interventi di ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria dell’edificio. Occorre sottolineare inoltre che è possibile intervenire sul sottotetto, solo sugli edifici esistenti all’11 dicembre 2013, in attesa di una nuova regolamentazione da parte della Regione. Gli interventi di recupero non possono comportare un aumento del numero delle unità immobiliari e devono sempre rispettare un’altezza minima di 1,30 metri e un’altezza media di 1,90 metri. Inoltre, al di fuori delle zone omogenee A e B0, gli interventi di recupero sono ammessi in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi anche se prevedono innalzamento della quota di colmo, variazione della pendenza di falda e apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi.

Legge regionale del Friuli Venezia Giulia, clicca l’icona per vedere il pdf

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Recupero sottotetti in Piemonte: novità dal Piano casa 2014

Il recupero dei sottotetti a fini abitativi in Piemonte è possibile seguendo le regole previste dalla Legge Regionale 6 agosto 1998, n. 21. Si precisa innanzitutto che la ristrutturazione è possibile per gli edifici che sono realizzati alla data del 31 dicembre 2010, così come previsto dalla legge regionale n. 1 del 2 marzo 2011. La norma precedente (L. R. n. 20 del 2009) fissava invece a fine dicembre 2008 il limite temporale oltre il quale diventava impossibile procedere al recupero. La nuova Legge sul Piano casa 2014 ha poi previsto uno slittamento dei termini di tempo per il recupero dei sottotetti, estendendone l’applicazione a tutti gli edifici legittimamente realizzati al 31 dicembre 2012. Rimane ferma la normativa prevista dalla L. R. n. 21 del 1998 per quanto riguarda le altezze minime da rispettare. In particolare le altezze medie interne dei locali devono essere di almeno 2,40 metri se ad uso abitazione (cucine, soggiorni, camere da letto e studi), e di 2,20 m se ad uso accessori (bagni, angoli cottura, verande, tavernette) e di servizio (corridoi, disimpegni, lavanderie, spogliatoi, guardaroba e ripostigli). È ammessa una riduzione di queste altezze per ristrutturare sottotetti di immobili siti in Comuni montanti, fino a 2,20 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 2,00 mt per quelli accessori e di servizio. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba ed a ripostiglio. Si devono sempre rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità e non possono effettuarsi modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. Sempre possibili, come per le altre Regioni, l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi.

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Veneto: ecco le regole per recuperare i sottotetti

Per recuperare un sottotetto e trasformarlo in una mansarda, la Regione Veneto ha dettato le condizioni standard con la Legge regionale 6 aprile 1999, n.12. In seguito la L. R. del 29 Novembre 2013, n. 32 ha previsto la possibilità di recuperare i sottotetti esistenti alla data del 31 ottobre 2013, purché soddisfino le condizioni minime. Queste riguardano in primo luogo l’altezza media che non deve essere inferiore a 2,40 metri, ridotta a 2,20 nei Comuni montani. Non sono ammesse modifiche delle altezze di colmo, di gronda e le linee di pendenza delle falde. La legge nulla dice inoltre in merito alla possibilità, prevista nelle altre Regioni, di aprire sul tetto porte, finestre, abbaini e realizzare terrazzi.

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Liguria: aggiornate le regole per il recupero dei sottotetti

La Regione Liguria ha stabilito le condizioni e le regole da rispettare per il recupero dei sottotetti con la Legge R. 6 agosto 2001, n. 24, recentemente modificata dalla L. R. 12 novembre 2014, n. 301. La nuova normativa stabilisce che gli interventi di recupero dei sottotetti, non possono comportare la demolizione e ricostruzione dell’edificio e non sono cumulabili con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali. L’altezza media interna netta da osservare per il recupero è fissata in 2,30 metri per gli spazi ad uso abitazione, mentre per gli spazi accessori o di servizio l’altezza è riducibile a 2,10 metri. Inoltre l’altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 1,30 metri per gli spazi accessori e di servizio e il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo. Sono ammesse modificazioni delle altezze di colmo e di gronda al fine raggiungere l’altezza media interna prevista dalla legge, aperture di finestre, realizzazione di terrazzi a pozzetto, di abbaini e l’installazione di lucernari e aperture a filo falda. La Legge regionale ligure individua anche i documenti necessari a realizzare tali interventi per trasformare il sottotetto di casa nella mansarda dei propri sogni, che sono il permesso di costruire e la DIA. Come nel Lazio e altre Regioni d’Italia, anche in Liguria per il recupero del sottotetto occorre pagare un contributo di costruzione che è ridotto del 50% se l’intervento non comporta la creazione di una nuova unità abitativa.

Legge regionale della Liguria, clicca l’icona per vedere il pdf

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Emilia Romagna: aggiornate le regole per ristrutturare il sottotetto

Con la legge regionale 30 maggio 2014, n. 5 l’Emilia Romagna ha approvato una serie di novità riguardanti il recupero dei sottotetti a uso abitativo, già disciplinati dalla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11. Possono essere sottoposti a ristrutturazione i sottotetti accatastati fino al 31 dicembre 2013, in edifici collocati nei centri urbani e aventi destinazione residenziale per almeno il 25% della superficie utile. La legge prevede che per ogni vano debba essere assicurata un’altezza media di 2,40 metri, che può scendere a 2,20 per i locali adibiti a servizi.

Per il raggiungimento dell’altezza media minima prevista, si può procedere all’abbassamento dell’ultimo solaio sottostante il sottotetto, a condizione che l’intervento non comporti una modifica del prospetto del fabbricato e che vengano rispettati i requisiti minimi di agibilità dei locali sottostanti. Il rapporto illuminante inoltre non può essere inferiore a un sedicesimo. 
 
Gli interventi di recupero possono comportare l’apertura di finestre e lucernari e la modifica delle altezze di colmo degli edifici, nonchè l’inspessimento delle falde di copertura per migliorare l’isolamento termico. Per le ristrutturazioni dei sottotetti nei centri storici non sono ammesse però modificazioni delle altezze di colmo e di gronda, nonché delle linee di pendenza delle falde. Inoltre la Regione Emilia Romagna ha previsto che gli interventi di recupero del sottotetto, con o senza creazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali. Se si dimostra l’impossibilità di realizzare i parcheggi pertinenziali per mancata disponibilità di spazi idonei, si potrà comunque intervenite pagando però una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi pubblici. Per realizzare il recupero occorre presentare una SCIA e pagare anche il contributo di costruzione, da quantificare in base alle tariffe per la ristrutturazione edilizia con aumento di carico urbanistico.

Leggi regionali dell’Emilia Romagna, clicca l’icona per vedere il pdf (1998-2014)

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Puoi consultare qui tutte le leggi regionali per il recupero del sottotetto

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