Detrazioni per ristrutturazione: e se cambia il possesso dell’immobile?

Chi fruisce della detrazione Irpef del 50% in caso di vendita dell’immobile, decesso dell’avente diritto o di cessazione della locazione?

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 11/03/2014 Aggiornato il 11/03/2014
Detrazioni per ristrutturazione: e se cambia il possesso dell’immobile?

La detrazione Irpef al 50% per lavori di ristrutturazione edilizia, con la legge di stabilità 2014, legge n. 147/2013, è stata prorogata al 31 dicembre 2014, data entro cui si ha quindi la possibilità di usufruire della detrazione Irpef (50%), sempre con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare; per le spese che saranno sostenute nel 2015 la detrazione sarà del 40%, mentre dal 1° gennaio 2016 tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
Rimangono sempre valide però alcune regole come quella riguardante il cambio di possesso dell’immobile oggetto di interventi di ristrutturazione. Nel caso infatti in cui l’immobile, sul quale sia stato eseguito l’intervento di recupero edilizio, venisse venduto prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alla detrazione Irpef al 50% delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare se questi è una persona fisica.
Nel caso di trasferimento per atto tra vivi dell’immobile oggetto di interventi di ristrutturazione, risanamento e restauro, per cui si ha diritto alla detrazione Irpef al 50%, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente, se persona fisica, dell’immobile. Se non ci sono indicazioni in tal senso nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile.
Nell’ipotesi di decesso dell’avente diritto, la detrazione Irpef al 50% si trasmette per intero esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.  
Infine nel caso di cessazione dello stato di locazione o comodato, non viene meno il diritto alla detrazione Irpef al 50% per lavori di ristrutturazione edilizia che rimane in capo all’inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione 50%, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento.

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