Detrazioni fiscali del 50% e del 65%: ecco i documenti da conservare

Chi esegue interventi di ristrutturazione o di risparmio energetico sul proprio immobile può fruire fino al 31 dicembre 2016, salvo eventuali proroghe, delle detrazioni fiscali al 50% o al 65%. Ma quali sono i documenti da conservare ed esibire in caso di controlli da parte del Fisco?

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 18/09/2016 Aggiornato il 18/09/2016
Detrazioni fiscali del 50% e del 65%: ecco i documenti da conservare

Fino al 31 dicembre 2016, salvo eventuali proroghe, chi esegue interventi di ristrutturazione di casa o di risparmio energetico ha diritto alle detrazione fiscali, rispettivamente al 50% con il connesso bonus mobili e al 65%. Per avere le detrazioni fiscali, da ripartire in 10 anni in quote di pari importo, basterà indicare le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi. Ma ci sono una serie di documenti che occorre conservare ed eventualmente esibire in caso di controlli da parte del Fisco.

Partendo dalla detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia, per avere il bonus al 50% fino al 31 dicembre 2016 basterà indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

 I documenti che occorre conservare però sono i seguenti:

  • domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito)
  • ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Ici-imu), se dovuta
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese
  • dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi
  • abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Oltre a questi documenti occorre conservare, anche la ricevuta del bonifico bancario o postale con cui sono state pagate le spese (attenzione a compilare correttamente il bonifico con la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita iva della ditta che ha eseguito i lavori), le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente – lavori di manutenzione ordinaria come la tinteggiatura di pareti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti tutti eseguiti –  in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

Anche per fruire della detrazione fiscale al 65% per lavori di risparmio energetico occorre indicare le relative spese nella dichiarazione dei redditi, 730 o modello Unico ma sono diversi i documenti che invece occorre conservare ed esibire a richiesta degli uffici del Fisco in caso di controlli. In particolare tali documenti da acquisire preliminarmente sono:

  • asseverazione che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti
  • attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio
  • scheda informativa relativa agli interventi realizzati che deve contente i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.

Tuti e tre questi documenti devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. A differenza della detrazione al 50%, per fruire dell’ecobonus occorre trasmettere entro 90 giorni dalla fine dei lavori – termine che coincide con il giorno del collaudo e non con quello in cui si effettuano i pagamenti –  una copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. A chi trasmettere questi documenti? All’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, in via telematica, attraverso il sito internet  (www.acs.enea.it).

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