Detrazioni fiscali casa: il commercialista vi risponde

Bonus ristrutturazione, bonus mobili, cumulabilità delle detrazioni fiscali: il nostro esperto risponde ai quesiti dei lettori.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 06/11/2014 Aggiornato il 06/11/2014
Detrazioni fiscali casa: il commercialista vi risponde

Alle vostre domande in materia di detrazioni fiscali risponde Carlo Tagini, commercialista, Studio Associato Cerati Tagini, Milano, tagini@marfal.it

Domanda di Annamaria F.: Mio marito ed io siamo i genitori – separati legalmente – di un ragazzo che studia a Torino, al quale stiamo per comprare un bilocale, dividendo a metà sia le spese per l’acquisto sia per la ristrutturazione e l’arredo. Premesso che all’atto della separazione il figlio è formalmente rimasto residente nella casa paterna, potrò anch’io fruire degli incentivi fiscali per ristrutturazione e arredo, per la mia quota di spese, debitamente documentata? In caso contrario, risolverei il problema con l’usufrutto sull’alloggio, in cui di fatto mio figlio abiterà da solo, o esistono altre possibilità?
Risposta: Possono usufruire della detrazione per spese di ristrutturazione edilizia i proprietari, i nudi proprietari dell’immobile e i titolari di diritti reali/personali di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie, locatari, comodatari) sugli immobili oggetto dell’intervento e che ne sostengano le spese; hanno diritto alla detrazione anche i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile. Come confermato anche dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 184 del 12 giugno 2002, è necessario che la condizione di convivente si verifichi al momento dell’inizio dei lavori, “a condizione che l’immobile oggetto dei lavori, ancorché non costituisca abitazione principale, sia uno di quelli in cui si esplica la convivenza”. In questo caso non ritengo si verifichi la condizione di convivenza, pertanto la soluzione di suddividere nuda proprietà ed usufrutto le consentirebbe di detrarre la sua quota di spese di ristrutturazione.

Domanda di Vincenzo F.: Sto acquistando un nuovo appartamento in un complesso residenziale di nuova costruzione, in cui ho fatto demolire la parete della cucina per creare un living open space. Vorrei sapere se questa modifica di tipo strutturale rientra tra le spese di ristrutturazione per ottenere il bonus mobili.
Risposta: Da come è posto il quesito sembra che le modifiche vengano effettuate sull’immobile nuovo in fase di completamento e pertanto non configurandosi in alcun modo una ristrutturazione edilizia di un immobile già esistente, si ritiene non sia possibile nemmeno usufruire del bonus mobili. Si ricorda infatti obiettivo della norma è riqualificare il patrimonio edilizio esistente e quindi in genere vengono esclusi da questo tipo di agevolazioni gli immobili di nuova costruzione.

Domanda di Michela P.: Vorrei qualche chiarimento circa la cumulabilità delle agevolazioni, in particolare quello che mi interessa sapere è se anche il tetto detraibile è cumulabile (es. tetto per ristrutturazione 96.000 + tetto per riqualificazione energetica 100.000, totale 196.000). Inoltre, mi domando se, nel caso di cointestatari, la quota massima detraibile è data dalla somma dell’Irpef di entrambi o solo uno.
RispostaLe varie agevolazioni non sono fra loro cumulabili, nel senso che, se una spesa rientra sia nella ristrutturazione edilizia sia nella riqualificazione energetica, si potrà fruire solamente di una delle due agevolazioni: quindi se trattasi di unica spesa, dovrà prima stabilire in quale tipo di agevolazione rientra e poi applicare l’importo massimo di quella agevolazione. I limiti di spesa sono stabiliti per ciascuna unità immobiliare, senza alcun riferimento agli aventi diritto: pertanto la detrazione è ripartita sulla base della spesa effettivamente sostenuta da ciascun avente diritto nel rispetto del limite complessivo di ogni tipologia di intervento.

Domanda di Lara A.: Siccome stiamo ristrutturando casa, abbiamo provveduto ad un adeguamento sismico del tetto e delle pareti portanti. Questa spesa può rientrare nell’ecobonus del 65%? Risiediamo in Emilia ma per fortuna non abbiamo subito danni dopo gli eventi sismici del 2012. 
Risposta: Per effetto della conversione in legge del decreto 63 del 4/6/2013 è possibile usufruire della detrazione del 65% anche per gli interventi edilizi effettuati al fine di adeguamento sismico delle abitazioni e dei fabbricati produttivi; tuttavia per usufruire di tale detrazione è necessario che gli immobili ricadano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2). I Comuni appartenenti a tali zone sono individuati da apposite delibere regionali. Deve quindi – per poter usufruire della detrazione del 65% – verificare che il Comune nel quale si trova l’immobile appartenga a tali zone.

Domanda di Nicoletta: Il mio ragazzo ed io abbiamo una casa di cui siamo comproprietari al 50%. Per usufruire delle detrazioni dobbiamo effettuare il pagamento con bonifico bancario. Il versamento del bonifico deve provenire da un conto a noi cointestato (non avendo un conto in comune) oppure non è necessario? il bonifico può quindi provenire da due conti correnti diversi?
Risposta: Tutti i proprietari dell’immobile hanno diritto ad ottenere la detrazione derivante da lavori di ristrutturazione edilizia in relazione alle spese da loro sostenute, non rilevando la percentuale di proprietà dell’immobile: pertanto in questo caso ciascuno dei due proprietari potrà fare un bonifico dal proprio conto per la parte di spesa da lui sostenuta avendo l’avvertenza che le fatture vengano correttamente intestate e che il bonifico rispetti tutti i requisiti di legge (causale di versamento art. 16bis DPR 917/86, codice fiscale del soggetto che paga, codice fiscale o partita IVA del beneficiario del pagamento, indicazione di numero e data della fattura).

 

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