Compravendita: cosa cambia nel pagamento del prezzo di una casa

Introdotto dalla legge di stabilità l’obbligo di consegnare il prezzo della vendita di una casa al notaio e non più direttamente al venditore.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 25/01/2014 Aggiornato il 25/01/2014
Compravendita: cosa cambia nel pagamento del prezzo di una casa

Il prezzo della vendita di una casa non sarà più consegnato direttamente dall’acquirente al venditore, ma dovrà essere depositato presso il notaio rogante che lo consegnerà dopo la trascrizione del contratto nei Registri Immobiliari. La legge di stabilità 2014 ha cambiato radicalmente la tassazione sulla casa e ha apportato delle significative novità per quanto riguarda la compravendita immobiliare, soprattutto per le modalità di pagamento del prezzo della vendita.

Prezzo della vendita: cosa cambia

L’articolo 1, commi 63 e seguenti della legge n. 147 del 2013 ha previsto infatti che il prezzo pagato al momento della firma del contratto di compravendita di un immobile non dovrà essere più corrisposto direttamente dall’acquirente al venditore, ma dovrà essere veicolato da un notaio rogante. In particolare si prevede l’obbligo della consegna del prezzo della vendita immobiliare non direttamente dall’acquirente al venditore, ma al notaio che lo trasmetterà a quest’ultimo una volta che il contratto viene sottoposto a pubblicità nei Registri Immobiliari.

Il conto corrente dedicato

A sua volta il notaio ha un obbligo importante, ossia quello di depositare il prezzo della vendita in un conto corrente dedicato. Nel conto corrente dedicato non possono essere depositate somme diverse da quelle previste per la compravendita e gli importi depositati costituiscono patrimonio separato nel senso che non possono essere utilizzati per soddisfare le esigenze del titolare del conto, ossia il notaio. Ne consegue che se il notaio è coniugato e si trova in regime di comunione legale dei beni, le somme depositate nel conto corrente dedicato rimangono estranee al regime della comunione. Così in caso di decesso del notaio, le somme del conto dedicato non sono trasmesse ai suoi eredi o se abbia creditori non possono essere utilizzate per soddisfare le pretese creditorie e come tale non sono pignorabili.

La novità introdotta dal legislatore ha il fine ultimo di dare una maggiore certezza nella compravendita e un maggiore equilibrio tra gli interessi delle parti contraenti, acquirente e venditore.

Si precisa da ultimo che la novità prevista non entra in vigore dal 1 gennaio 2014, come la maggior parte delle novità previste dalla legge di stabilità, ma si attende un regolamento attuativo, da adottarsi entro 120 giorni.

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